Skip to main content

| Documenti da tenere a bordo del veicolo in Lussemburgo | EUROCOCDocumenti da tenere a bordo del veicolo in LussemburgoLuxembourg 1 | Documenti da tenere a bordo del veicolo in Lussemburgo | EUROCOC

Nel Granducato di Lussemburgo è obbligatorio tenere a bordo i seguenti documenti: patente di guida, certificato di assicurazione, certificato di immatricolazione del veicolo, adesivo che attesta il pagamento della tassa stradale e, dal 2016, un certificato di conformità o copia certificata dalla Società nazionale per la circolazione automobilistica (“SNCA – Société Nationale de Circulation Automobile”).

Patente di guida

Chiunque si metta alla guida deve essere in possesso di una patente di guida corrispondente alla categoria del veicolo utilizzato. Nel 2002, nel Granducato di Lussemburgo è stata introdotta la patente a punti, seguita nel gennaio 2013 dalla patente di guida europea.

permisfront | Documenti da tenere a bordo del veicolo in Lussemburgo | EUROCOCpermisback | Documenti da tenere a bordo del veicolo in Lussemburgo | EUROCOC

Certificato di assicurazione del veicolo

Qualsiasi veicolo utilizzato o parcheggiato su strada pubblica nel Granducato di Lussemburgo deve essere assicurato per la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli. L’assicurazione è obbligatoria e assicura un adeguato risarcimento per le vittime degli incidenti stradali. Il certificato di assicurazione (carta verde) è un documento obbligatorio che deve essere presentato in occasione dei controlli su strada. Tali disposizioni sono applicabili anche ai veicoli immatricolati all’estero e utilizzati sulle strade pubbliche del Granducato di Lussemburgo.

Consiglio utile:

  • L’assenza di assicurazione costituisce una violazione punita con multa e quattro punti.
  • I rimorchi devono essere coperti da assicurazione valida, salvo quando staccati dal veicolo.

Certificato di immatricolazione del veicolo (libretto)

Il Ministero dei trasporti lussemburghese ha autorizzato l’assegnazione dell’immatricolazione dei veicoli a motore alla Società nazionale per la circolazione automobilistica (“SNCA – Société Nationale de Circulation Automobile”).

Dal 18 dicembre 2006, il certificato di immatricolazione si compone di due parti: la prima parte (“Partie 1”) di colore grigio e la seconda (“Partie 2”) di colore giallo.

Solo la prima parte deve essere a bordo del veicolo, mentre la seconda può essere conservata in un luogo sicuro, di preferenza lontano dal veicolo.

documents | Documenti da tenere a bordo del veicolo in Lussemburgo | EUROCOC

Adesivo che attesta il pagamento della tassa stradale

Per guidare un veicolo a motore sulle strade pubbliche lussemburghesi è necessario pagare un’imposta di circolazione annuale riscossa dai servizi doganali e fiscali mediante apposito adesivo.

L’imposta deve essere pagata da qualsiasi persona giuridica o fisica in possesso di:

  • veicolo registrato in Lussemburgo o un veicolo dotato di una targa d’immatricolazione speciale (di colore rosso) per la circolazione stradale, sequestrato dalla polizia o non autorizzato alla circolazione in Lussemburgo;
  • veicolo commerciale immatricolato in uno Stato membro diverso dal Lussemburgo che viene utilizzato sulle strade pubbliche lussemburghesi;
  • automobile importata da oltre sei mesi nel corso di un anno sul territorio lussemburghese da soggetto residente in un Paese dell’UE diverso dal Lussemburgo;
  • veicolo depotenziato, progettato e costruito per essere trainato da un veicolo a motore (in particolare semirimorchio o autoarticolati e rimorchi).

vignettefiscale | Documenti da tenere a bordo del veicolo in Lussemburgo | EUROCOC

Certificato di conformità o copia certificata da SNCA

Il Certificato di conformità (CdC/COC) deve essere conservato su tutti i veicoli che riportano il numero di omologazione CE. Questo certificato, emesso dal produttore, attesta che il veicolo è conforme a un determinato numero di omologazione.

Il CdC include:

  • numero di serie del veicolo
  • identificazione del produttore, numero di omologazione
  • specifiche tecniche del veicolo
  • altre caratteristiche tecniche del veicolo

Ai sensi del Regolamento del Granducato del 26 gennaio 2016 che modifica la Decisione del Granducato del 23 novembre 1955 relativa alle norme del traffico su tutte le strade pubbliche, il CdC è diventato documento obbligatorio a bordo di tutti i veicoli immatricolati dal 1° febbraio 2016. In caso di controlli su strada, è necessario presentare originale o copia del Certificato/i europeo di conformità certificato da SNCA, a condizione che faccia riferimento al veicolo in oggetto.

Perché CdC diversi possono fare riferimento allo stesso veicolo?

Se un veicolo è incompleto o completato, o se un veicolo completo viene trasformato o modificato in un altro veicolo da produttore diverso in seguito a completamento, viene eseguito il processo di omologazione in più fasi da una o più autorità competenti mediante il quale si certifica che uno specifico tipo di veicolo, incompleto, completato, trasformato o modificato, soddisfa le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici pertinenti nel suo stato di completamento.